STUDIO ANSALDI S.R.L.

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Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì 1° giugno 2022

 

 

OGGETTO: Obbligo di indicare in fattura il contratto Ccnl per i bonus in edilizia.

 

 

Spettabile Azienda,

per i lavori iniziati dal 27 maggio, anche in subappalto, vi è l’obbligo di indicare in fattura il contratto collettivo di lavoro applicato, se l’importo dei lavori complessivamente è superiore a 70mila euro, pena il disconoscimento dei benefici fiscali in capo al committente. E’ l’effetto di uno degli emendamenti nella legge di conversione del D.L. “taglia prezzi” (D.L. 21/2022).

La novità si applica a tutti i bonus fiscali quali: superbonus 110%, eliminazione barriere architettoniche 75%, facciate 60%, risparmio energetico, sisma bonus, ristrutturazione edilizia 50%, acquisto di mobili ed elettrodomestici ed anche per il bonus verde 36%.

 

Il limite di 70.000 euro deve essere riferito alle opere nel loro complesso e non più ai singoli lavori edili. Ad esempio per la ristrutturazione di un appartamento con opere murarie per 50mila euro, cambio serramenti per 20mila euro e interventi idraulici per 10mila euro, scatta l’obbligo di indicazione del Ccnl per l’impresa edile.

 

Pertanto sono interessati dalla novità le lavorazioni edili sia con affidamento diretto, che in subappalto, che mediante general contractor. Per contro sono escluse:

û i lavori iniziati prima del 27 maggio c.a.;

û le lavorazioni diverse dalle edili, come quelle impiantistiche;

û le imprese edili senza dipendenti (con apporto lavorativo solo del titolare, familiari o dei soci);

û le prestazioni professionali.

 

Il contratto Ccnl da indicare è quello del settore edile, nazionale e territoriale, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015. Le imprese iscritte alla Cassa edile applicano tre contratti:

1)      quello firmato da Ance, Alleanza delle cooperative (LegaCoop, Confcooperative, Agci) e sindacati di settore (Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil) – F012 che ha assorbito anche i precedenti F011 ed F016;

2)      quello firmato dalle associazioni artigiane (Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Casartigiani, Claai) e dai sindacati di settore – F015;

3)      quello della piccola e media industria firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore – F018 che ha assorbito anche il precedente F017.

 

In caso di dubbi, dal momento che a rischiare sono loro in prima persona, i committenti possono anche fare una verifica, più sostanziale, sull’iscrizione dell’impresa in cassa edile. Nella pratica, bisogna controllare il Durc, che attesta la regolarità contributiva ed è rilasciato proprio dalla cassa edile, oppure si può fare un controllo sul codice di iscrizione dell’impresa, contattando la cassa edile provinciale.

 

Il Ccnl applicato dovrà essere indicato sia nell’atto di affidamento dei lavori, che sulle fatture emesse al committente e ricade a cascata ai subappaltatori e general contractor, i quali devono indicare i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali verranno affidati i lavori edili, essendo queste tenute ad applicare e garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. Anche il soggetto che appone il visto di conformità è tenuto al controllo e alla verifica.

 

Con richiamo all’inizio dei lavori, per la decorrenza del 27 maggio 2022, deve farsi riferimento alla data indicata nella pratica edilizia. Nel caso di supero del limite di 70.000 euro a causa del rincaro dei materiali o a seguito di una variante, si potrà integrare l’atto di affidamento.

 

L’Agenzia delle Entrate verificherà l’effettiva applicazione del Ccnl dalle fatture, attraverso l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), l’Inps e le Casse edili.

 

Esempio di indicazione in fattura

Per il corretto adempimento del nuovo obbligo, si consiglia la seguente annotazione in fattura, che andrà riportata nel tracciato .xml:

 

Lavori di manutenzione straordinaria . . . . . . .

eseguiti su Vs. immobile in via Roma 100 ad Alba (CN),

identificato in catasto al Fg. 36, n. 1000 sub. 2

Anche ai fini prescritti dall’art. 1, c. 43-bis L. 234/2021 (introdotto da art. 28-quater D.L. 4/2022 conv. da L. 25/2022) si attesta che il CCNL applicato nell’esecuzione del presente appalto è il seguente*………

* quello firmato da Ance, Alleanza delle cooperative (LegaCoop, Confcooperative, Agci) e sindacati di settore (Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil)-F012; quello firmato dalle associazioni artigiane (Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Casartigiani, Claai) e dai sindacati di settore-F015; quello della piccola e media industria firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore-F018.

 

Congruità della manodopera edile

Il Ministero del Lavoro con il D.M. 143/2021, in attuazione dell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile, ha definito il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili.

I lavori edili soggetti alla verifica di congruità del costo della manodopera sono quelli riconducibili alle attività edili di cui all’art. 2 del D.M. 143/2021, desumibili dal capitolato d’appalto e/o dal contratto.

La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile nell’ambito dei lavori pubblici/privati eseguiti da imprese affidatarie, in appalto/subappalto e lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella relativa esecuzione. 

Per i lavori privati la verifica della congruità si applica esclusivamente alle opere di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro e riguarda i lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla competente Cassa edile / Edilcassa è effettuata dopo il 1° novembre 2021.

L’Agenzia delle Entrate, sempre nel § 8 della circolare n. 19/E/2022, chiarisce che per quanto attiene alla verifica della congruità della manodopera impiegata, il committente deve richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del D.M. 143/2021.

 

SOA dal 2023 per lavori di importo superiore a 516mila euro

Un emendamento alla legge di conversione del decreto Ucraina introduce l’obbligo per le imprese edili di possedere l’attestazione della qualificazione per categorie di lavori e per classi di importo, finora operante solo nel settore degli appalti pubblici (SOA). Imprese e committenti interessati ad avvalersi dei benefici fiscali sui lavori edilizi di importo superiori a 516.000 euro dovranno fare i conti con la nuova disciplina che distingue tre periodi:

1)     fino al 31 dicembre 2022 non ci saranno cambiamenti;

2)     dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 basterà la richiesta della domanda di certificazione SOA;

3)     dal 1° luglio 2023 scatterà l’obbligo del possesso della certificazione.

L’attestazione SOA si ottiene dopo la verifica di una lunga serie di requisiti, tra cui l’essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali nonché con le norme in tema di infiltrazioni mafiose, oltre a controlli sulla capacità economica dell’impresa.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Con i più cordiali saluti.

           

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